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Statuto
Questa è la copia integrale dello statuto dell'associazione
Gli Argonauti.
ART. 1 - Denominazione e sede
(inizio pagina)
E costituita una associazione denominata "GLI ARGONAUTI".
LAssociazione assume nella propria denominazione la qualificazione
di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve
Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo
inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
LAssociazione è costituita ai sensi dellart. 12 c.c.
e del DLgs 460/97.
LAssociazione ha sede in Roma, via Otranto n. 36 sc. A int. 23
cap 00192.
LAssociazione è retta dal presenta Statuto in ottemperanza
e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 266 del 1991, dalla
legge regionale n. 29/1993 e dalle norme generali dellordinamento
giuridico vigente in Italia.
LAssociazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi
costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.
ART. 2 - Modificazioni dello statuto
(inizio pagina)
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro
che aderiscono allAssociazione di volontariato.
Tale statuto può essere modificato dallAssemblea dellassociazione
riunita in via straordinaria.
LAssociazione è apolitica e apartitica e si atterrà
ai seguenti principi:
- assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni
di qualsiasi tipo)
- democraticità della struttura
- elettività delle cariche associative
LAssociazione "GLI ARGONAUTI" ha lo scopo di perseguire
linteresse generale della comunità alla promozione umana
e allintegrazione sociale sul territorio attraverso attività
Socio-culturali e Socio-sanitarie.
In particolare si considerano finalità dellAssociazione:
- La tutela del diritto alla salute attraverso la realizzazione di
strutture e servizi di carattere Socio-assistenziale, per soggetti
in condizioni di disabilità o di parziale o totale non autosufficienza,
assicurando la gestione delle predette strutture Socio-assistenziali
direttamente o mediante la collaborazione o laffidamento a qualificati
organismi operanti senza scopo di lucro.
- Il superamento dellemarginazione attraverso la prevenzione
e la rimozione di situazione di bisogno.
- Il miglioramento della qualità della vita: attraverso la
realizzazione di attività ludico-ricreative, servizi per linfanzia;
rafforzamento delle comunità territoriali.
- La promozione dei diritti della persona.
- La protezione e la valorizzazione dellambiente, del paesaggio
e della natura.
- La tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico
ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività
connesse: diffusione del patrimonio culturale, ricerche, pubblicazioni,
istituzione di archivi bibliografici, allestimento di dibattiti, spettacoli,
corsi, attività sportive, diffusioni di cultura multimediale,
facilitazione dellintegrazione culturale sul territorio.
In relazione agli scopi sociali lAssociazione potrà partecipare
a bandi di gara pubblici e privati.
LAssociazione rivolge i suoi interventi a tutti, senza discriminazioni
di alcun genere; tuttavia le persone o le categorie svantaggiate quali
i minori, gli anziani, i disabili, gli immigrati, i malati, i carcerati,
i tossicodipendenti vengono considerate con particolare attenzione.
ART. 4 - Modalità di raggiungimento degli scopi sociali
(inizio pagina)
LAssociazione GLI ARGONAUTI raggiunge i propri scopi con i seguenti
mezzi:
- organizzazione e direzione di stages di informazione, di formazione
e perfezionamento per educatori ed operatori;
- organizzazione e direzione di istituzioni a carattere educativo,
ricreativo e culturale;
- edizione di riviste, libri, opuscoli dedicati alla diffusione dei
metodi delleducazione attiva;
- organizzazione di convegni, seminari, mostre e iniziative analoghe;
- sollecitazione e raccolta di donazioni, sottoscrizioni e fondi da
organismi pubblici e privati;
- servizi connessi allo studio a favore degli studenti;
- quanto altro di volta in volta verrà deliberato dagli organi
associativi.
Al solo scopo di reperire fondi per il raggiungimento degli scopi lAssociazione
potrà svolgere, in maniera del tutto marginale, attività
commerciali e/o espletare servizi.
Gli introiti di tali attività, dedotte le spese, saranno investiti
per la realizzazione delle finalità tipiche dellAssociazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, lAssociazione
potrà collaborare con altri Enti, favorirne il coordinamento,
associarli o, al contrario, associarsi ad essi secondo quanto sarà
ritenuto di volta in volta opportuno.
ART. 5 - Ambiti d'intervento
(inizio pagina)
Lattività dellAssociazione potrà essere svolta
negli ambiti comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.
Tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si riconoscono nei valori
fondanti lAssociazione, ne condividono le finalità generali
e sono disposte ad impegnarsi concretamente per il raggiungimento degli
scopi statutari nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi associativi
possono essere Soci.
Possono essere accolte anche le domande di adesione da parte persone
che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Tali Soci, però,
non avranno alcun diritto di voto e di intervento nelle assemblee sia
ordinarie che straordinarie.
Tutti i Soci dellAssociazione sono tenuti al versamento di una
quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a Socio deve essere rivolta al Consiglio Direttivo
dellAssociazione e deve contenere esplicita dichiarazione di conoscenza
dello Statuto e impegno al rispetto delle norme ivi contenute ed alle
delibere dellOrgano Amministrativo nonché dello spirito
di solidarietà dellAssociazione.
La qualità di Socio si perde:
- per dimissioni scritte o manifestate con altra chiara espressione
di volontà;
- per radiazione, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo
e ratifica dellAssemblea, in seguito a morosità o ad
azione contraria ai fini dellAssociazione, palese non condivisione
dei valori, delle finalità generali e degli scopi statutari
dellAssociazione;
- decesso.
ART. 7 - Organi dell'Associazione
(inizio pagina)
Sono organi dellAssociazione:
- LAssemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.
LAssemblea è formata da tutti gli aderenti allAssociazione
ed è presieduta dal Presidente dellAssociazione stessa.
LAssemblea può essere ordinaria o straordinaria.
LAssemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta lanno,
in occasione dellapprovazione del bilancio consuntivo e preventivo,
su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, per convocazione
del Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
LAssemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza degli aderenti, ed in
seconda convocazione che salvo diversa indicazione viene fissata
per il giorno successivo - qualunque sia il numero dei partecipanti.
LAssemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione
con la maggioranza assoluta degli aderenti allAssociazione e in
seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 degli aderenti.
Per la modifiche statutarie e per lo scioglimento dellAssociazione
è richiesta la delibera dellAssemblea straordinaria.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie devono essere convocate
con almeno 15 giorni di preavviso mediante affissione nella sede sociale.
In aggiunta possono essere utilizzati altri mezzi ritenuti alla diffusione
dellavviso di convocazione.
Ogni Socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo
voto e può farvisi rappresentare da altro Socio a mezzo di apposita
delega.
Ogni Socio può ottenere fino ad un massimo di cinque deleghe.
LAssemblea:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo dellAssociazione
predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sul programma annuale di attività;
- elegge il Consiglio Direttivo e, se previsto, il Collegio dei Sindaci;
- revoca le cariche precedenti con decisione motivata;
- delibera, con decisione motivata, qualora ne ricorrano i casi e
su proposta del Consiglio Direttivo, lesclusione dei Soci;
- delibera in merito alla modifica dello statuto ed allo scioglimento
dellAssociazione, nominando uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente tra i Soci.
ART 9 - Il Consiglio Direttivo
(inizio pagina)
Il Consiglio Direttivo, composto con un minimo di tre componenti ed
un massimo di cinque scelti esclusivamente tra i Soci, si riunisce ogni
tre mesi e in via straordinaria per convocazione del Presidente o su
richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Delibera
normalmente a maggioranza semplice.
Il mandato conferito al Consiglio Direttivo ha durata triennale; i componenti
sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:
- predispone gli atti da sottoporre allAssemblea;
- formalizza le proposte per la gestione dellassociazione;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre allapprovazione
dellassemblea;
- stabilisce gli importi delle quote annuali;
- stabilisce i limiti entro i quali possono essere rimborsate agli
associati le spese effettivamente sostenute per lattività
prestata;
- delibera sullaccettazione di lasciti e donazioni in favore
dellAssociazione e su qualsiasi altro argomento che si riferisca
allacquisto ed allalienazione dei beni mobili ed immobili
di proprietà dellAssociazione stessa.
Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Presidente
che dura in carica tre anni, congiuntamente al Consiglio medesimo, e
può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta lAssociazione di volontariato nei rapporti
con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano lorganizzazione,
disponendo dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Egli ha quindi facoltà di concludere contratti, aprire e chiudere
conti correnti bancari, avanzare richieste di fido, incassare somme
e rilasciare quietanze liberatorie e tutto quanto concerne ogni tipo
di rapporto con Enti Locali, Enti Pubblici e privati, banche, uffici
postali, singole persone, nonché rilasciare deleghe per determinati
atti o categorie di atti.
Il Presidente stipula le convenzioni tra lAssociazione e gli altri
enti o soggetti, previa delibera dellAssemblea, che stabilisce
le modalità di attuazione.
Egli adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti finanziari salvo
riferimenti al Consiglio nella riunione successiva.
Il patrimonio è formato:
- dal patrimonio iniziale;
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati
che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed
al funzionamento dellassociazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche
in conformità al disposto dellart.3 della Legge 11/08/1991
n.266;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dallassociazione;
- da attività commerciali di carattere marginale.
LAssociazione può inoltre ricevere eredità e legati
previa delibera dellAssemblea ordinaria di accettazione, con beneficio
di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo
dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità
alle finalità previste nellatto costitutivo e nello statuto.
Lassociazione può possedere o può acquistare beni
immobili e mobili anche registrati.
In caso di scioglimento dellAssociazione, estinte tutte le obbligazioni
in essere, i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità
di utilità sociale, ad Enti o associazioni non lucrative di utilità
sociale che perseguano scopi affini a quello dellAssociazione
GLI ARGONAUTI, con le modalità stabilite nella delibera di scioglimento
assunta dellAssemblea straordinaria, sentito lorgano di
controllo di cui alla Legge 662/96.
Lesercizio sociale dellAssociazione di volontariato ha
inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene
le entrate e le spese riferibili allesercizio e lAssemblea
ordinaria lo approva entro il 30 aprile dellanno successivo. Il
bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dellAssociazione
almeno quindici giorni prima della convocazione dellAssemblea
affinchè gli aderenti ne possano prendere visione.
Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il bilancio preventivo per
lesercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte,
le previsioni delle entrate e delle spese per lanno successivo:
il bilancio preventivo deve essere approvato dallAssemblea che
approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede
dellAssociazione almeno quindici giorni prima della seduta affinché
gli aderenti ne possano prendere visione.
ART 13 - Responsabilità dell'Associazione
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LAssociazione risponde esclusivamente con i propri beni e con
le proprie risorse finanziare dei danni provocati dallinosservanza
delle convenzioni e dei contratti stipulati.
LAssociazione può assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dellente
stesso.
ART. 14 - Foro competente
(inizio pagina)
Per qualsiasi controversia inerente linterpretazione del presente
Statuto tra lAssociazione ed i suoi Soci, dipendenti, collaboratori
e chiunque altro abbia rapporti con lAssociazione medesima, è
competente esclusivamente il Foro di Roma.
ART. 15 - Obblighi e divieti della O.N.L.U.S
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Alla Onlus è fatto divieto di:
- svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente
previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili,
avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale durante la vita dellorganizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impegare eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle
attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì
soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.
Alla Onlus è fatto espresso obbligo:
- di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento alle altre Onlus
o affini di pubblica utilità, come meglio previsto nellart.18
del presente statuto;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza
limiti temporali e con diritto di voto per i soci maggiori di età,
come meglio specificato negli artt.8 del presente statuto;
- utilizzare nella denominazione e in qualsiasivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolto al pubblico la locuzione "Organizzazione
non Lucrativa di Utilità Sociale" e lacronimo "Onlus".
E prevista la possibilità che i Soci effettuino prestiti
allAssociazione in caso di necessità. Tali erogazioni sananno
in qualunque caso considerate infruttifere di interessi e saranno rimborsate
con le disponibilità dellAssociazione, nei modi e nei tempi
che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni.
ART. 17 - Disposizioni finali
(inizio pagina)
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni
di legge.
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